Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7, agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta, ai fini della valutazione finale, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.
Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline.
Ore settimanali | Ore annuali | Limite minimo di ore di frequenza (3/4 del monte ore annuale) | Limite massimo di ore di assenze (1/4 del monte ore annuale) |
27 | 27×33 = 891 | 668 | 223 |
29 | 29×33 = 957 | 717 | 239 |
31 | 31×33 = 1023 | 767 | 255 |
32 | 32×33= 1056 | 792 | 264 |
33 | 33×33= 1089 | 816 | 272 |
Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate a entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.