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Limiti di validità anno scolastico

DPR 122/09, art.14, c. 7

Ai sensi del DPR 122/09, art.14, c. 7, agli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado è richiesta, ai fini della valutazione finale, la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, il cui “mancato conseguimento comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo”.

Come chiarito dalla CM 20 del 4 marzo 2011, la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza consiste nella somma oraria annuale complessiva di tutte le discipline.

Ore settimanali

Ore annuali

Limite minimo di ore di frequenza

(3/4 del monte ore annuale)

Limite massimo di ore di assenze

(1/4 del monte ore annuale)

27

27×33 = 891668223

29

29×33 = 957

717

239

31

31×33 = 1023

767

255

32

32×33= 1056

792

264

33

33×33= 1089

816

272

Si precisa che entrano nel computo delle ore d’assenza anche quelle legate a entrate posticipate e uscite anticipate dalle lezioni, non solo le giornate intere di assenza.