L’art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha disposto che per tutti i docenti, supplenti brevi o fino al 30 giugno/31 agosto, i periodi di fruizione delle ferie ricadono nei periodi di sospensione delle lezioni a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Per tutti i docenti a tempo determinato è possibile quindi fruire delle ferie maturate:
- dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio nonché alle attività funzionali all’insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali all’insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati alle prove di verifica del debito formativo e degli scrutini degli studenti con sospensione del giudizio, degli esami di Stato nonché alle eventuali attività funzionali all’insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato.
Si ricorda che i docenti con contratto di supplenza breve fino al 30 giugno, non potendo usufruire delle ferie durante i mesi estivi di luglio e agosto, sono invitati a presentare domanda di ferie per i giorni di sospensione dell’attività didattica.
In base all’art. 38 e alla Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-21 “all’atto della cessazione del servizio le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente come nelle ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità”.
È quanto mai opportuno chiedere ferie qualora si esca dal territorio nazionale.
La domanda di ferie si può presentare, tramite l’apposita modulistica, in segreteria.
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