In relazione alla pubblicazione e consultazione degli esiti degli scrutini finali delle classi intermedie di ogni ordine e grado e dell’ammissione agli Esami di Stato, la O.M. n. 55 del 22 marzo 2024 precisa che gli stessi devono essere pubblicati nel registro elettronico, con le seguenti modalità:
gli esiti degli scrutini nelle classi intermedie con la sola indicazione per ciascun studente “ammesso” e “non ammesso” alla classe successiva sono pubblicati, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono tutti i genitori della classe di riferimento.
I voti in decimi delle classi intermedie, compresi quelli inferiori a sei decimi, riferiti alle singole discipline, sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere i genitori del singolo studente mediante le proprie credenziali personali
Gli esiti degli scrutini di ammissione agli esami conclusivi del secondo ciclo sono pubblicati mediante tabellone, distintamente per ogni classe, nell’area documentale riservata del registro elettronico cui accedono tutti i genitori degli studenti della classe di riferimento e, per ciascun candidato “ammesso” e “non ammesso” alla prova d’esame, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e quello complessivo. I voti in decimi riferiti alle singole discipline sono riportati, oltre che nel documento di valutazione, anche nell’area riservata del registro elettronico a cui può accedere i genitori del singolo studente mediante le proprie credenziali personali.
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