IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584;
- VISTA la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2003 (art. 51 tutela non fumatori) – Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- VISTA la Legge 448 del 28 dicembre 2001 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato – art. 52 comma 20 (aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 legge 584/1975);
- VISTA la Legge 30 dicembre 2004, n. 311 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” commi 189-191(aumento delle sanzioni per la violazione del divieto di fumo previste dall’art. 7 Legge 584/1975);
- VISTA la Direttiva del Presidente Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 – Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
- VISTA la Legge 31 ottobre 2003, n.306 – art. 7;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 – Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (e i relativi allegati tecnici);
- VISTA la Circolare 28 marzo 2001, n. 4 Ministero Sanità – “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo”;
- VISTO il Decreto Ministero della Salute – Circolare 17 dicembre 2004 – Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori;
- VISTI gli Atti di Intesa Stato – Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, del 24.07. 03 e del 16.12.04;
- Vista l’ordinanza del Ministro della Salute del 26/06/2013;
- Vista la Legge 8 novembre 2013, n. 128
DISPONE E COMUNICA
che il divieto di fumo (esteso alle sigarette elettroniche) è operante in tutti i locali e le aree di pertinenza, interne ed esterne, di ciascuna delle due sedi questo Istituto.
Si ricorda, altresì che i soggetti preposti a vigilare sull’osservanza del divieto di fumo sono:
- il Prof. Paolo Lauciani (sede via della Fisica)
- la Prof.ssa Silvia Scarelli (sede via della Fisica)
- la Prof.ssa Paola Gentile (sede via V. Brancati)
- la Prof.ssa Tiziana Mattei (sede via V. Brancati)
Essi, nell’esercizio delle loro funzioni, hanno il potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla legge sul divieto di fumo e di comminare le sanzioni previste, da € 27,50 a € 275,00 (la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni), verbalizzandole con l’apposita modulistica e notificando, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare nonché ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.
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